Statuto della Società per le Organizzazioni Adattive
La versione ufficiale di questo Statuto è quella in tedesco. Di seguito una traduzione non-ufficiale in italiano.
Versione approvata dall’assemblea costitutiva dell'8 maggio 2025.
Premessa
Aiutiamo le aziende europee a diventare più orientate al cliente, più efficaci e più resilienti. A tal fine riuniamo sotto lo stesso tetto i migliori trainer, coach e consulenti europei.
I nostri certificati per persone e aziende sono sinonimo di massima qualificazione nel contesto dello sviluppo di prodotti e organizzazioni di successo. La nostra associazione è sinonimo di qualità eccezionale in questi settori.
L’associazione si impegna a rispettare l’ordine liberale e democratico e si oppone a ideologie estremiste, razziste e xenofobe. Le persone che non condividono questo principio di tolleranza non possono diventare o rimanere membri dell’associazione. L’appartenenza a un’organizzazione di orientamento estremista è incompatibile con l’adesione all’associazione.
I. Nome, sede, esercizio finanziario e scopo
§ 1 Nome, sede, esercizio finanziario
- I consulenti aziendali e le loro aziende in Europa costituiscono un gruppo di lavoro denominato “Associazione per le organizzazioni adattive”.
- L’associazione deve essere iscritta nel registro delle associazioni. Con l’iscrizione, essa acquisisce la denominazione “e. V.”.
- L’associazione ha sede a Monaco di Baviera.
- Il foro competente è Monaco di Baviera.
- L’esercizio finanziario corrisponde all’anno solare.
§ 2 Compiti
L’associazione ha il compito di tutelare e promuovere tutti gli interessi comuni delle imprese e dei singoli individui che ne fanno parte. A tal fine, collabora con altre organizzazioni.
§ 3 Attività principale
- L’associazione serve gli interessi comuni delle imprese e dei singoli individui che ne fanno parte e non entra in concorrenza con essi.
- L’associazione ha i seguenti compiti principali:
- Garantire la qualità della formazione e dell’aggiornamento professionale
- Sviluppare e aggiornare programmi di certificazione
- Eseguire esami e valutazioni
- Rilasciare certificati e accreditamenti riconosciuti
- Mettere in rete i formatori
- Rappresentare gli interessi nei confronti dell’economia e dell’opinione pubblica
- Definire e verificare standard etici e codici di condotta
II. Adesione
§ 4 Adesione
- L’adesione è volontaria.
- Possono diventare membri le persone fisiche accreditate dall’associazione come formatori.
- Possono diventare membri sostenitori le aziende e le persone fisiche che sostengono gli obiettivi dell’associazione e non possono diventare membri ai sensi del comma 2. Le disposizioni del presente statuto si applicano ai membri sostenitori con la seguente precisazione: a. hanno diritto di parola nell’assemblea dei soci, ma non hanno diritto di voto, b. non hanno diritto a far parte del consiglio direttivo, ma possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo con funzione consultiva su decisione del consiglio direttivo, c. non possono richiedere la convocazione di un’assemblea dei soci straordinaria.
- Se un socio non ha versato le quote associative per due anni consecutivi, la sua iscrizione viene sospesa fino al pagamento delle quote arretrate. Un socio sospeso non ha diritto di voto all’interno dell’associazione.
§ 5 Ammissione
- La domanda di ammissione all’associazione deve essere indirizzata al consiglio direttivo.
- Il consiglio direttivo decide in merito alle domande di ammissione.
- È possibile presentare ricorso contro una decisione del consiglio direttivo entro 6 settimane dalla sua comunicazione. L’assemblea dei soci decide in via definitiva in merito al ricorso.
§ 6 Diritti e doveri dei soci
- Ogni socio ha il diritto di utilizzare le strutture dell’associazione e di avvalersi del suo sostegno nell’ambito dei compiti statutari dell’associazione.
- Tutti i membri sono tenuti a promuovere lo scopo dell’associazione, a rispettare lo statuto e tutte le norme che ne derivano, nonché le decisioni degli organi, a osservare le norme e le scadenze stabilite dall’assemblea dei soci nel regolamento contributivo, a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la determinazione del contributo e a versare i contributi o le quote entro i termini previsti.
- I soci sono tenuti a sostenere l’associazione nell’adempimento dei compiti previsti dallo statuto.
§ 7 Recesso, esclusione
- L’adesione cessa con il decesso, in caso di persone giuridiche con la loro estinzione, dimissioni o esclusione.
- Il recesso deve essere comunicato per iscritto al consiglio direttivo.
- Il recesso dall’associazione è ammesso solo alla fine di un esercizio finanziario. La dichiarazione di recesso deve essere inviata al consiglio direttivo almeno un mese prima della scadenza dell’esercizio finanziario.
- Il consiglio direttivo può escludere un membro che violi le disposizioni del presente statuto, in particolare se non adempie ai propri obblighi contributivi e non rispetta o danneggia gravemente la reputazione dell’associazione.
- Entro 6 settimane dalla notifica della delibera di esclusione, il socio può presentare ricorso all’assemblea dei soci. Il ricorso ha effetto sospensivo. I diritti dei soci sono sospesi durante tale periodo.
§ 8 Diritti alla scadenza dell’adesione
Un socio che recede dall’associazione o viene escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell’associazione. Non sussiste inoltre alcun diritto al rimborso delle quote associative già versate, nemmeno in parte.
§ 9 Contributi
Le spese dell’associazione sono coperte dai contributi e dalle tasse di certificazione dei soci. I soci sono tenuti a pagare le quote associative e le tasse di certificazione. Maggiori dettagli sono regolati dal regolamento contributivo.
III. Organi dell’associazione
§ 10
Gli organi dell’associazione sono:
a. l’assemblea dei soci b. il consiglio direttivo c. la direzione
III. - A. L’assemblea dei soci
§ 11
- L’assemblea dei soci è composta dai soci.
- I soci esercitano il loro diritto di voto. È possibile conferire una delega per iscritto.
- Ogni socio ha diritto a un voto.
§ 12
- L’assemblea dei soci è competente: a. per le questioni di importanza fondamentale, b. per l’elezione del consiglio direttivo c. per l’approvazione del bilancio preventivo e del regolamento contributivo, d. per il discarico degli organi di cui al § 10 a, b, c, e. per la modifica dello statuto, f. per lo scioglimento dell’associazione, g. per gli altri compiti assegnati dal presente statuto.
- L’assemblea generale ordinaria annuale è convocata dal consiglio direttivo.
- Il consiglio direttivo può convocare assemblee straordinarie dei soci. È tenuto a convocarle qualora un quarto dei soci ne faccia richiesta scritta alla direzione indicandone lo scopo.
- Il consiglio direttivo è autorizzato a prevedere che i soci possano partecipare all’assemblea dei soci anche senza essere presenti nel luogo dell’assemblea e senza un rappresentante e che possano esercitare tutti o alcuni dei loro diritti in tutto o in parte tramite comunicazione elettronica (partecipazione elettronica). Il Consiglio direttivo è inoltre autorizzato a consentire ai soci che non sono presenti né rappresentati all’Assemblea dei soci di esprimere il proprio voto per iscritto o tramite comunicazione elettronica (voto per corrispondenza). L’autorizzazione del Consiglio direttivo si estende alla regolamentazione dettagliata della portata e delle modalità della partecipazione elettronica o del voto per corrispondenza. L’ammissione della partecipazione elettronica e/o del voto per corrispondenza e le relative disposizioni devono essere comunicate nella convocazione dell’assemblea dei soci. Le deliberazioni dell’assemblea dei soci mediante partecipazione elettronica o voto per corrispondenza non richiedono il consenso dei soci.
- Il consiglio direttivo è autorizzato a prevedere che un’assemblea dei soci ordinaria o straordinaria si svolga esclusivamente per via elettronica (assemblea online) e di disciplinare in dettaglio la procedura dell’assemblea online. L’assemblea online e le relative disposizioni devono essere rese note nella convocazione dell’assemblea dei soci. Lo svolgimento di un’assemblea online non richiede il consenso dei soci.
§ 13
Gli inviti alle assemblee devono essere inviati per posta o per via elettronica almeno 14 giorni prima della data prevista. In casi particolari ritenuti urgenti dal Consiglio direttivo, tale termine può essere ridotto a tre giorni. Gli argomenti non riportati nell’ordine del giorno e le mozioni che non sono pervenute per iscritto alla direzione almeno tre giorni prima della data dell’assemblea possono essere oggetto di delibera solo se l’assemblea lo approva con una maggioranza di ⅔ dei presenti.
III. - B. Il Consiglio di Amministrazione
§ 14
- Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre e un massimo di sette persone. Esse costituiscono il Consiglio direttivo ai sensi del § 26 del BGB (Codice civile tedesco). I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività a titolo onorifico.
- I membri del Consiglio direttivo hanno potere di rappresentanza individuale.
- Non più di un terzo dei membri del consiglio direttivo può lavorare nella stessa azienda.
§ 15
- Il Consiglio direttivo è responsabile di tutte le questioni relative all’Associazione, salvo quelle riservate ad altri organi dalla legge o dallo Statuto. Il Consiglio direttivo delibera in particolare sulle linee guida per l’attività dell’Associazione.
- Ha il diritto di richiedere agli organi dell’associazione l’esecuzione di compiti che ritiene essenziali. Può istituire comitati permanenti e temporanei per compiti specifici e stabilirne la composizione.
- Il Consiglio direttivo deve mantenere il lavoro delle commissioni in linea con gli obiettivi generali dell’associazione.
- Può dotarsi di un regolamento interno.
- Il Consiglio direttivo è competente (insieme all’Assemblea dei soci) anche per le modifiche dello statuto che, secondo il Registro delle associazioni o l’ufficio delle imposte competente per gli enti, sono necessarie per l’iscrizione dell’associazione o per una modifica dello statuto deliberata o per il (ulteriore) riconoscimento dell’associazione come ente senza scopo di lucro. Queste devono essere comunicate ai soci immediatamente, al più tardi con l’invito alla successiva Assemblea dei soci.
III. - C. La direzione
§ 16
- Per lo svolgimento delle attività correnti dell’associazione viene istituita una direzione sotto la guida di uno o più amministratori delegati. I membri della direzione hanno potere di rappresentanza ai sensi del § 30 del BGB (Codice civile tedesco) per quanto riguarda i compiti loro assegnati.
- Gli amministratori sono nominati e revocati dal consiglio direttivo. Il consiglio direttivo decide anche in merito alla stipula, alla modifica, alla risoluzione o ad altre forme di cessazione dei contratti di lavoro con gli amministratori.
IV. Disposizioni comuni per le riunioni degli organi
§ 17
- Salvo disposizioni contrarie di legge o dello statuto, le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità di voti, la mozione è respinta.
- Per le modifiche dello statuto è necessaria una maggioranza di ¾.
- Le elezioni sono segrete solo se richiesto dalla maggioranza dei membri aventi diritto al voto presenti o rappresentati.
- Le deliberazioni possono essere adottate anche per iscritto o per via elettronica. Restano invariate le disposizioni di legge o dello statuto relative alla maggioranza richiesta per l’adozione delle deliberazioni. I soci devono essere informati immediatamente dell’esito della deliberazione.
§ 18 Verbali
Delle assemblee dei soci e delle riunioni degli altri organi dell’associazione deve essere redatto un verbale contenente anche le deliberazioni, che deve essere comunicato ai soci entro 4 settimane.
V. Scioglimento dell’associazione
§ 19 Deliberazione
Le deliberazioni dell’assemblea dei soci relative allo scioglimento dell’associazione richiedono una maggioranza di tre quarti dei voti espressi. L’assemblea è validamente costituita per deliberare lo scioglimento solo se sono presenti almeno tre quarti dei soci. Se tale condizione non è soddisfatta, lo scioglimento è deliberato da un’assemblea dei soci da convocare entro 4 settimane; in tal caso è sufficiente una maggioranza di tre quarti dei voti espressi.
§ 20 Liquidazione
In caso di scioglimento dell’associazione, il consiglio direttivo provvede alla liquidazione. Il patrimonio residuo deve essere utilizzato secondo la delibera dell’ultima assemblea dei soci.